Etichettatura Ambientale degli imballaggi: tutto ciò che devi sapere
Il tema della sostenibilità ambientale continua a essere profondamente sentito, anche e soprattutto quando si parla di packaging: dallo studio dell’Osservatorio Immagino “Le etichette dei prodotti raccontano i consumi degli italiani” emerge che un terzo di tutti i prodotti analizzati fornisce, in etichetta, indicazioni che aiutano a conferire correttamente le confezioni, con un aumento del +4,1% nei 12 mesi rilevati.
Una questione ancor più sentita visti i recenti aggiornamenti normativi.
L’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi immessi sul territorio nazionale è entrato in vigore il 1 gennaio del 2022, come previsto dal D.Lgs 116/2020.
Quando parliamo di etichettatura ambientale, ci riferiamo all'applicazione di un’etichetta su tutti gli imballaggi immessi sul mercato italiano, per facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio. L’etichetta fornisce informazioni sia sulla composizione degli imballaggi, che sul loro corretto smaltimento da parte del consumatore.
In questo articolo vogliamo fornirti una guida esaustiva per conoscere al meglio le normative, gli obblighi e le possibili sanzioni in merito all’etichettatura ambientale.
I riferimenti normativi
La principale disciplina europea sull’etichettatura è la direttiva Europea 94/63 CE, la quale, all’articolo 8, comma 2 prevede che: per facilitarne la raccolta, il reimpiego, il recupero e il riciclaggio l’imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell’industria interessate, la natura del materiale/dei materiali di imballaggio utilizzato/i. L’Allegato I della stessa Direttiva dispone un sistema di numerazione per ogni materiale.
Sulla base di questa direttiva europea, pochi anni dopo è stato istituito un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio con la Decisione 97/129/CE.
Tutte le leggi e le disposizioni europee devono poi essere recepite poi dagli stati membri: l’Italia lo ha fatto con il D.Lgs 116/2020, il quale modifica il D.Lgs 152/2006 (Codice dell’Ambiente) e recepisce la direttiva europea sui rifiuti (UE 2018/851) nonchè quella sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (2018/852).
Il provvedimento modifica infatti il comma 5 dell’articolo 219 del Codice dell’Ambiente, affermando che: “tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”
Con il cosiddetto decreto milleproroghe (decreto legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito in legge n. 21 del 26 febbraio 2021), è stata disposta la sospensione dell’applicazione – fino al 31 dicembre 2021 – del primo periodo del comma 5, dell’art. 219 del decreto legislativo n. 152 del 2006, perciò del primo tipo di etichettatura, mantenendo l’obbligo di apporre agli imballaggi la codifica prevista dalla Decisione europea.
Dal 1 gennaio 2022, tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite delle norme tecniche UNI.
Cosa significa questo, nella pratica?
Etichettatura ambientale: quali sono le informazioni obbligatorie?
Dalla lettura del testo, si evincono le informazioni che vanno obbligatoriamente inserite in etichetta:
- tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia devono prevedere una codifica alfanumerica che identifichi il tipo di materiale di cui sono composti, seguendo le direttive della Decisione 129/1997/CE
- tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei e efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo;
- sugli imballaggi destinati al consumatore devono essere presenti anche le diciture opportune per supportarlo nella raccolta differenziata;
- per gli imballaggi in plastica realizzati con polimeri o loro combinazione non previsti espressamente nella Decisione 97/129/CE, si può far riferimento alle norme UNI 1043-1 per l’identificazione di materie plastiche non contemplate, e alla UNI 10667-1 per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo.
Le informazioni ambientali possono essere stampate direttamente sul packaging oppure apposte in un supporto esterno, come un’etichetta o dei documenti commerciali e di trasporto, senza particolari vincoli relativi alla forma estetica.
Si può scegliere lo stile grafico, la forma e il colore che più si avvicina al packaging personalizzato, a patto che le informazioni siano chiare, non fuorvianti e ben leggibili.
Le linee guida per l’etichettatura ambientale degli alimenti stilate dal CONAI ci aiutano a far chiarezza in alcuni casi specifici: vediamo adesso come gestire le etichettature in caso di imballaggi neutri o di piccole dimensioni e nel caso di imballaggi composti.
Imballaggi di piccole dimensioni
Nelle linee guida leggiamo che “la norma non prevede alcuna esenzione per gli imballaggi di piccole dimensioni, e/o con spazio stampato ridotto, né per quelli multilingua, né per quelli importati.”
Nel caso di imballaggi di piccole dimensioni sono però evidenti le difficoltà operative nell’apposizione dell’etichettatura ambientale.
Con una nota del 17 maggio 2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito che “laddove siano constatabili evidenti limiti fisici e/o tecnologici per l’apposizione fisica dell’etichettatura ambientale sul packaging tali informazioni possono essere veicolate tramite canali digitali, siti internet dell’azienda o del rivenditore”
Per permettere una consultazione più facile, si suggerisce di prevedere chiare indicazioni sulle modalità mediante le quali il consumatore può ricevere le informazioni ambientali obbligatorie, sul packaging o nel punto vendita.
Imballaggi neutri
Per imballaggi neutri si intendono quelli non stampati che non prevedono una grafica o l’apposizione di alcuna simbologia e informazione.
La norma non esclude tali imballaggi dall’obbligo, ma per alcune di queste casistiche sono stati rilevati limiti tecnologici che potrebbero non consentire l’apposizione fisica dell’etichettatura ambientale sul packaging.
Nella nota del ministero si afferma che per questi imballaggi, che sono perlopiù facenti parte del canale B2B, l’identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio può essere veicolato e comunicato dal produttore sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali.
Componenti separabili manualmente e imballaggi composti
In caso di imballaggi costituiti da più materiali, si può distinguere un corpo principale e le sue componenti, distinguendole fra quelle che separabili manualmente e quelle non separabili.
Sono soggetti all’obbligo di informazioni ambientali, in questo caso, il corpo principale e le componenti separabili.
Se l’imballaggio a cui facciamo riferimento è, per esempio, una bottiglia con tappo ed etichetta, possiamo distinguere chiaramente tutte le sue parti: la bottiglia stessa è il corpo principale, il tappo è una componente separabile manualmente e l’etichetta non separabile.
Nel caso in cui l’imballaggio sia costituito da più materiali (composto) andrà applicato quanto previsto nell’Allegato VII, valutando se supera il 5% del materiale secondario calcolato sul totale del peso del packaging. In tal caso, si riporterà codifica di entrambi i materiali applicando la Decisione Europea.
Per gli imballaggi compostabili oltre a indicazioni della tipologia di materiale, dovrà anche essere riportato il numero del certificato della compostabilità e identificazione del produttore.
Applicativo E-TICHETTA
Il CONAI ha anche reso operativo uno strumento online per poter visualizzare le informazioni da inserire nelle etichette dei propri imballaggi, si chiama E-TICHETTA e permette di poter costruire la propria etichetta ambientale in maniera conforme ai requisiti normativi attuali.
Basta registrarsi, selezionare la tipologia di imballaggio fra le diverse proposte in un menù a tendina, indicare il materiale (o i materiali) di cui è composto e a quel punto verrà generata l’etichetta con tutte le indicazioni che devono essere fornite al consumatore finale e la codifica alfanumerica.
Le sanzioni
La sanzione amministrativa applicabile se si immetono sul mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219 comma 5, va da 5.200 a 40.000€.